La scusa degli immigrati per lavorare in Italia

False dichiarazioni degli immigrati che così violano l'art 495 c.p.

L’accesso al mercato del lavoro italiano avviene con modalità diverse per i lavoratori stranieri comunitari rispetto ai lavoratori stranieri extra UE: per i primi non sono richieste particolari formalità mentre per i secondi occorre seguire l’iter previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Le leggi italiane sull’immigrazione prevedono che un cittadino straniero, comunitario o extracomunitario, possa entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro seguendo però procedure diverse a seconda della sua nazionalità. Più precisamente, cosa serve a uno straniero per lavorare in Italia?

Se si tratta di un cittadino di un Paese membro dell’Unione Europa per accedere al lavoro in Italia, è sufficiente che sia in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. In qualità di europeo, infatti, non ha bisogno del visto o di un permesso di soggiorno e la sua assunzione avviene con gli stessi adempimenti previsti per l’assunzione di un lavoratore italiano.

Invece, se si tratta di un cittadino extracomunitario deve essere munito di un regolare permesso di soggiorno e di un visto. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve procurarsi un’apposita documentazione.

L’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro, sia subordinato – anche stagionale – sia autonomo, è possibile solo nell’ambito delle quote massime annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti (decreti flussi) vengono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati concernenti l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata, istituita presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’ultimo decreto flussi è il Dpcm del 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa serve ad uno straniero per lavorare in Italia.

Cittadino straniero comunitario: cosa serve per lavorare in Italia?

Il cittadino straniero appartenente a uno Stato UE che entra in Italia per lavorare, deve essere munito:

  • della carta d’identità valida per l’espatrio o del passaporto, entrambi in corso di validità;
  • del codice fiscale, che può essere richiesto presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate previa esibizione del documento di riconoscimento.

Inoltre, se il cittadino straniero comunitario intende rimanere nel nostro Paese per più di 3 mesi, deve chiedere la residenza in Italia. Può, quindi, iniziare a lavorare come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo, aprendo la propria partita Iva.

Cittadino extracomunitario: cosa serve per lavorare in Italia?

L’ingresso e l’accesso al lavoro del cittadino extracomunitario nel nostro Paese è regolato dal Testo Unico sull’Immigrazione [1] e dal relativo Regolamento di attuazione [2].

In particolare, per entrare in Italia il cittadino extracomunitario deve essere in possesso di un passaporto valido (o di un altro documento equipollente) e del visto di ingresso (nel caso specifico del visto di ingresso per lavoro), che va richiesto all’Ambasciata o ai Consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a 3 mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero extracomunitario deve essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che va richiesto entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio italiano. La relativa istanza va presentata alla Questura della Provincia in cui intende soggiornare.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere di più tipi ovvero per:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro stagionale;
  • lavoro stagionale pluriennale;
  • lavoro autonomo.

Accesso al mercato del lavoro per il cittadino extra UE: come avviene?

Il cittadino straniero extracomunitario può accedere al mercato del lavoro italiano:

  1. direttamente in Italia, se già si trova sul territorio del nostro Paese ed è munito di un regolare permesso di soggiorno che lo abiliti al lavoro oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. In tal caso, il datore di lavoro deve compilare un unico modello di comunicazione di assunzione del lavoratore non comunitario in formato elettronico, all’uopo utilizzando il sistema informatico di invio delle comunicazioni obbligatorie;
  2. dall’estero, nell’ambito delle quote di ingresso annualmente stabilite dal decreto flussi. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia, deve presentare la richiesta di assunzione del lavoratore extra UE (richiesta di nulla osta) allo Sportello unico per l’immigrazione (Sui) della Provincia di residenza o di quella dove ha luogo la sede legale o della prestazione lavorativa. Detta domanda può essere presentata solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto annuale di programmazione dei flussi. Per richiedere il nulla osta bisogna seguire le modalità indicate in apposite circolari congiunte tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Interno, che vengono pubblicate con anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande. Inoltre, prima della presentazione della richiesta il datore di lavoro deve verificare che nessun lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego. In caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro viene convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del nulla osta. Successivamente, deve darne comunicazione al lavoratore che deve recarsi presso la rappresentanza diplomatica/consolare per ottenere il visto di ingresso per l’Italia. Entro 8 giorni dall’arrivo nel nostro Paese, il lavoratore deve andare in Prefettura, sempre presso lo Sportello Unico per firmare anch’egli il contratto di soggiorno, ritirare il codice fiscale e fare richiesta di permesso di soggiorno. Il nulla osta ha una durata di 180 giorni dal rilascio. Se non viene utilizzato deve essere restituito al Sui, allegando una nota informativa che ne attesta il motivo. Il nulla osta è revocato se viene restituito quando è ancora valido.  In caso di parere negativo al rilascio del nulla osta, il datore di lavoro riceve una comunicazione di rigetto dell’istanza con motivazione;
  3. dall’estero, al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, e in relazione ad alcuni casi particolari di ingresso. Tale tipologia di accesso al mercato del lavoro italiano, infatti, riguarda lavoratori extracomunitari altamente qualificati ad esempio professori universitari, infermieri, lavoratori dello spettacolo, dirigenti, i quali possono entrare nel territorio italiano nel corso di tutto l’anno a prescindere da quanto stabilito dal decreto flussi. Peraltro, per tali ingressi non esiste alcun limite numerico ad eccezione di quelli per tirocini formativi e di formazione professionale, per sport professionale/dilettantistico e per volontariato per i quali è determinato un apposito contingente.

note

[1] D.Lgs. n. 286/1998.

[2] D.P.R. n. 394/1999.

 

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