Minore sospeso perché non vaccinato: che succede se va a scuola?

di Gianluca Scardaci

 

Ciascun genitore, almeno una volta nella vita, si sarà trovato in disaccordo su un provvedimento di qualche professore, riguardante il proprio figlio, o circa una circolare del dirigente scolastico, in relazione a una decisione presa dal consiglio di classe. Tutte situazioni normali, condivisibili o meno, che rientrano nelle dinamiche del rapporto genitori – scuola. In qualche caso, il disaccordo ha come oggetto l’obbligo vaccinale per alcune patologie e per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. In questo articolo proveremo a chiarire i contorni dell’equivoco che si è creato in qualche caso, cercando di rispondere al quesito se l’inottemperanza al provvedimento di sospensione del minore costituisce reato. Che succede se il minore sospeso, perché non vaccinato, va ugualmente a scuola? Chiaramente non faremo riferimento all’obbligo vaccinale scaturito dalla pandemia da Covid-19 ma a tutte le altre forme di vaccinazione prescritte dalla legge.

 

Cosa si intende per inosservanza del provvedimento di sospensione?

Il provvedimento riguarda ad esempio il comportamento dei genitori, consistente nella inosservanza dell’ordine di sospensione dalla frequenza scolastica emesso nei confronti del figlio o della figlia minore dal dirigente competente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza epidemiologica. I genitori, nonostante il provvedimento, a volte continuano a portare i figli a scuola per l’intero anno scolastico, basandosi su un aspetto per loro dirimente, ossia che la condotta tenuta costituisca tutt’al più un illecito amministrativo e quindi superabile con il pagamento di una sanzione. Ciò, a loro dire, è molto meno grave di vaccinare i propri figli. C’è un equivoco. Un conto è non vaccinare i propri figli, un altro è non ottemperare al successivo provvedimento di sospensione della frequenza scolastica.

È illecito non vaccinare i propri figli?

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalle leggi n. 119 del 2017 e l. n. 108 del 2018 con riguardo a taluni vaccini costituisce illecito amministrativo, e non illecito penale, in virtù del principio  costituzionale dell’autodeterminazione in materia di salute, rilevando come semmai il dirigente scolastico possa, in caso di inottemperanza dei genitori, effettuare una segnalazione all’azienda sanitaria competente finalizzata all’instaurazione di un procedimento suscettibile di concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa e l’attivazione dei controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale.

È illecito continuare a portare i figli a scuola nonostante il provvedimento di sospensione?

C’è chi ritiene che la sospensione della frequenza scolastica successiva alla mancata presentazione della documentazione necessaria da parte dei genitori rivesta la natura di atto amministrativo, che peraltro non trova la propria fonte in una norma di legge in assenza di epidemia, con conseguente irrilevanza della condotta. Tale presa di posizione è avversata da chi reputa invece che il provvedimento di sospensione della frequenza scolastica emanato dal dirigente scolastico a seguito della mancata presentazione della documentazione necessaria, costituisca presidio dell’interesse collettivo al bene della salute, tutelato mediante l’obbligo vaccinale, al fine di prevenire il rischio di epidemie e contagi. L’inottemperanza al provvedimento del dirigente scolastico integra quindi la fattispecie di cui all’articolo 650 del codice penale.

Considerazioni personali

L’equivoco di fondo è quindi facilmente risolvibile. In discussione non è l’inottemperanza all’obbligo vaccinale, punibile come prevede la legge solo come un illecito amministrativo, sotto il profilo della mancata sottoposizione del minore alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori, bensì l’inosservanza del successivo e consequenziale provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica emanato a seguito della mancata presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie che la l. n. 119 del 2017 prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Questo è semmai il reato, non l’inottemperanza all’obbligo vaccinale.

Chiarito ciò, e cioè, in estrema sintesi, che il mancato obbligo vaccinale comporta unicamente un illecito amministrativo per i genitori che rimangano inadempienti a tale attività, e che la condotta di portare ciò nonostante i figli a scuola assume rilevanza penale allorquando si rifiutino di ottemperare al conseguente provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica, personalmente rimango sempre dell’idea dell’autodeterminazione in materia di salute e non sono d’accordo, ma è solo una mia opinione, sul pagamento anche solo di una sanzione pecuniaria. Autodeterminazione chiaramente compatibile con il rispetto degli altri. Anche perché punire penalmente i genitori che non si attengono al provvedimento di sospensione dalla frequentazione scolastica a carico dei figli non vaccinati, significa imporre l’obbligo vaccinale. Le solite incongruenze della legge italiana.

 

 

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