Immigrazione

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Immigrazione

Immigrazione (d. cost.) (d. int.) (d. lav.): È l’ingresso dello straniero in Italia per turismo, per studio, per ricongiungimento familiare o per inserirsi nel mercato del lavoro. La disciplina dell’ingresso in Italia è diversa per le diverse categorie di stranieri: i cittadini di paesi terzi, i cosiddetti extracomunitari; i cittadini di paesi appartenenti all’Unione europea; gli apolidi; i richiedenti protezione internazionale che, a seconda della gravità della loro situazione, possono ottenere o lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria. La normativa di base applicabile ai cittadini extracomunitari è contenuta nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 più volte modificato e nel suo regolamento di attuazione. L’autorizzazione che permette allo straniero di entrare nel territorio italiano e comunitario è il visto. Per entrare in Italia, inoltre, lo straniero deve dimostrare di essere in grado di mantenersi e di avere la possibilità economica di ritornare nel proprio Paese di origine. Il titolo di soggiorno è, invece, l’autorizzazione che permette allo straniero di rimanere regolarmente in Italia. Il più frequente è il permesso di soggiorno. Lo straniero viene, invece, costretto ad allontanarsi dall’Italia in una serie di casi molto precisi:

—  quando non ha i requisiti per entrare in Italia;

—  quando non ha più i requisiti per il rinnovo del permesso;

—  quando commette un reato per il quale è prevista come misura sostitutiva o alternativa o accessoria l’uscita dall’Italia.

I provvedimenti che hanno come obiettivo quello di allontanare lo straniero sono: il respingimento; l’espulsione; il rimpatrio assistito. I cittadini appartenenti a Paesi dell’Unione europea godono di una situazione più favorevole. L’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euorpea stabilisce, infatti, che «ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», estendendo tale diritto a tutti i cittadini dell’Unione europea, a prescindere quindi dal fatto di svolgere o meno un’attività lavorativa in un altro Stato membro. In Italia è il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (più volte modificato), a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno (temporaneo e permanente) nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini.

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