Niente assegno di disoccupazione se non cerchi lavoro


Il decreto sul nuovo collocamento fa decadere dalla Naspi, Asdi e Dis-Coll chi non partecipa a convocazioni ed iniziative dei centri per l’impiego
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ungheriaDisoccupazione facile, addio: il decreto sul nuovo collocamento, attuativo del Jobs Act, se, da un lato, prevede iniziative a 360°per i disoccupati, dall’altro mette delle regole molto più stringenti, per poter fruire degli assegni di disoccupazione (Naspi, che sostituisce Aspi e Mini Aspi; Dis-coll, la nuova disoccupazione per Co.co.co. e Co.co.pro; Asdi, l’assegno per chi resta senza lavoro, trascorso il periodo indennizzato).

Disoccupato parziale e lavoratore a rischio disoccupazione
Innanzitutto, il decreto prevede, oltre al già esistente stato di disoccupazione, altri due status:

– la disoccupazione parziale, che spetta a chi, nonostante abbia già un contratto di lavoro, percepisce meno di 8.145 Euro all’anno, oppure a chi è impiegato con orario part-time inferiore al 70%, o a chi percepisce integrazioni salariali per riduzioni orarie superiori al 50%;

– lo status di lavoratore a rischio disoccupazione, per chi, ricevuta la comunicazione di licenziamento, si registri al portale nazionale delle politiche del lavoro, ancora in costanza di rapporto (ad esempio, durante il periodo di preavviso).

Il patto di servizio personalizzato
Per poter fruire dei servizi di collocamento, il soggetto, avente uno dei tre status elencati, dovrà registrarsi al portale nazionale delle politiche del lavoro, ossia il sito dell’Anpal ( la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), presso il quale sarà conservato il fascicolo elettronico del lavoratore: entro 60 giorni dalla registrazione, sarà convocato dal Cpi ( Centro per l’impiego), per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

Senza la sottoscrizione del patto, nessun tipo di assegno di disoccupazione potrà essere percepito.

Il patto di servizio, difatti, conterrà non solo un programma utile al reinserimento nel mercato del lavoro, con la creazione di un profilo personale del lavoratore, e la previsione di iniziative formative e di orientamento ad hoc, ma prevedrà anche dei controlli, per verificare l’impegno del soggetto nella ricerca attiva di un impiego: nel documento sarà indicato un responsabile, al quale il disoccupato dovrà dimostrare , periodicamente, di aver effettuato attività di ricerca di una nuova occupazione.

Mancata presentazione a convocazioni presso il Cpi
Qualora il lavoratore sia convocato presso il centro per l’impiego, e non si presenti (senza giustificato motivo), alla prima convocazione, la mensilità Naspi, Asdi o Dis-Coll sarà decurtata di un quarto; al secondo rifiuto ingiustificato, l’indennità sarà sospesa per un mese; alla terza assenza, si decadrà dalla disoccupazione e dalla prestazione.

Mancata partecipazione alle iniziative di orientamento
Nel caso in cui il lavoratore sia invitato a iniziative di orientamento, e non si presenti, avremo ugualmente la decurtazione di un quarto, alla prima assenza, per quanto concerne Naspi e Dis-Coll; l’Asdi, invece, sarà decurtato di un’intera mensilità, e si perderà, assieme allo stato di disoccupazione, al secondo rifiuto ingiustificato.

Mancata partecipazione alla formazione
Ove, invece, il soggetto non si presenti a corsi di formazione, o ad iniziative di riqualificazione, o altri eventi inerenti le politiche attive per l’impiego, sarà sospeso da Naspi e Dis-Coll, per la prima assenza, e perderà l’ indennità alla seconda assenza; se percepisce l’Asdi, decadrà, invece, dal beneficio e dallo status di disoccupato sin dalla prima assenza.

Mancata accettazione di offerta di lavoro congrua
La normativa non cambia, infine, nel caso in cui il disoccupato non accetti una congrua offerta di lavoro: come in precedenza, è prevista sia la decadenza da qualsiasi tipo di prestazione, sia la perdita dello stato di disoccupazione.

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