Casa disabitata o inagibile: si paga la Tari?

Immobile non abitato, inutilizzabile e inagibile: in quali casi non si paga la tassa sui rifiuti? Come funziona la Tari sulla seconda casa?

Lo Stato fa pagare le tasse anche sugli immobili. Una delle principali è la cosiddetta Tari, cioè la tassa sui rifiuti. Si tratta di un tributo gestito dai Comuni, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. È proprio in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: la Tari si paga anche se la casa è disabitata o inagibile? Vediamo cosa dice la legge.

Casa disabitata: si paga la Tari?

La Tari deve essere pagata anche nell’ipotesi in cui la casa sia disabitata e, pertanto, non produca alcun rifiuto.

Questo è l’orientamento della Corte di Cassazione [1], secondo la quale l’obbligo di pagare il tributo prescinde dal fatto che l’abitazione sia occupato o meno: la legge, infatti, pone una “presunzione di tassabilità” di ogni immobile, presunzione che può essere vinta solamente fornendo una rigorosa prova contraria che dimostri l’oggettiva inutilizzabilità dello stesso.

Secondo la Suprema Corte, anche su un alloggio privo di arredi e non abitato, ma pur tuttavia allacciato ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas), è necessario pagare la tassa sui rifiuti.

È inutile da parte del proprietario provare che la casa, di fatto abitabile e agibile, non venga in alcun modo utilizzata né vi sia presenza umana.

In altre parole, per la giurisprudenza la Tari si paga e basta anche in assenza di rifiuti prodotti.

Casa inagibile: si paga la Tari?

Le cose cambiano nell’ipotesi di casa inagibile.

È appena il caso di ricordare che l’agibilità (o abitabilità) è il certificato rilasciato dal Comune con cui viene attestata la sussistenza dei requisiti di igiene e salubrità dell’immobile.

L’inagibilità esclude a priori la possibilità che l’immobile possa essere abitato; pertanto, sullo stesso non dovrà essere pagata la tassa sui rifiuti.

Deve tuttavia essere il contribuente a dichiarare al Comune lo stato dell’abitazione. Come ricordato in precedenza, infatti, su ogni tipo di immobile vige la presunzione di produzione dei rifiuti.

In questo senso la Corte di Cassazione secondo cui, in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell’immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell’ambito della denuncia di detenzione dell’immobile al Comune determina l’esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa [2].

Per essere più precisi, va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si indicano i dati catastali del fabbricato oggetto di richiesta d’esenzione e, possibilmente, la perizia tecnica sull’inagibilità del bene.

Casa senza utenze: la Tari va pagata?

La Tari non va pagata se l’immobile, pur essendo agibile, non solo è disabitato ma è anche privo di utenze (gas, luce e acqua) e di arredo (letto, sedie, servizi sanitari, ecc.).

Insomma: per non pagare la Tari occorre provare che la casa non è adatta a ospitare nessuno.

Tari sulla seconda casa: si paga sempre?

La Tari sulla seconda casa va sempre pagata, anche se viene scarsamente o per nulla utilizzata.

È però possibile ottenere una riduzione sul pagamento del tributo sui rifiuti.

Nello specifico, per i non residenti che vivono per la maggior parte dell’anno in un’altra casa, il Comune deve applicare una riduzione dell’imposta, solitamente stabilita con delibera consigliare.

Secondo la legge, il Comune può stabilire esenzioni o riduzioni nei casi di:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali a uso abitativo.

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