L’Autonomia nelle fonti del Diritto

L'Autonomia nelle fonti del Diritto

L'Autonomia nelle fonti del DirittoAutonomia (d. amm.)
In linea generale, con l’espressione (—) si vuole indicare un determinato grado di libertà e indipendenza di un soggetto nell’esercizio di determinate attività politiche o giuridiche.

(—) negoziale (d. civ.)
L'(—) è una specificazione del più generale principio dell’autonomia privata: essa è il potere che l’ordinamento riconosce ai privati di auto-regolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici (art. 1322 c.c.). L'(—) ha un ampio significato, essa va intesa come libertà di concludere o meno il contratto, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto e concludere contratti atipici, che sono i contratti non previsti e regolati dalla legge [Contratto]. Il principio dell'(—) stabilito dall’art. 1322 c.c. in altre parole, riconosce ai singoli una sfera di autonomia, entro la quale i privati possono decidere autonomamente come regolare i propri interessi a mezzo di negozi, coi quali l’ordinamento attribuisce ai singoli la facoltà di creare nuove norme che vincolano le parti. I limiti entro i quali l'(—) è riconosciuta dal nostro ordinamento sono: il rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume. La libertà di concludere contratti atipici, oltre ad essere limitata dal rispetto delle norme imperative, di ordine pubblico e del buon costume, incontra il limite della rispondenza dell’atto negoziale alle finalità dell’ordinamento, vale a dire il negozio atipico deve perseguire interessi che sono meritevoli di essere tutelati dall’ordinamento giuridico [Negozio giuridico]. Limiti all’ (—) sono costituiti dai contratti per adesione, in cui il contenuto è stabilito da una sola delle parti, nonché dall’obbligo a contrarre per chi agisce in regime di monopolio.

(—) patrimoniale (d. civ.)
È l’autonomia del patrimonio di una persona giuridica rispetto a quello dei suoi componenti. Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli partecipanti: ciò significa che i creditori dei singoli partecipanti non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente. L'(—) patrimoniale si distingue in (—) perfetta e imperfetta.

(—) politica
Costituisce la forma più alta di (—) ed indica la libertà di un ente nell’individuazione e nella determinazione dei fini (cd. scelte politiche) che la comunità sociale, dei cui interessi l’ente è portatore, intende perseguire. Riferita agli enti originari (Stato) tale forma di (—) è sinonimo di sovranità. Con riferimento agli enti derivati (enti territoriali) indica il maggiore o minore grado di autodeterminazione di cui godono tali enti.

(—) statutaria degli enti locali
È il potere riconosciuto agli enti locali di organizzarsi attraverso propri statuti, oggi inserito nel più ampio concetto di potestà normativa quale potere di dettare norme capaci di innovare l’ordinamento giuridico così imponendosi in modo autonomo ai soggetti appartenenti alla comunità che viene rappresentata da detti enti.

(—) statutaria delle Regioni
L'(—) delle Regioni è contemplata direttamente dalla Carta costituzionale al novellato art. 114, che al comma 2 definisce le Regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Diversa è, ovviamente, la disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale. L’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie è riconosciuta dall’art. 123 Cost., così come novellato dalla L. cost. 1/1999 che ha riconosciuto allo Statuto (approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti) natura di vera e propria legge regionale. La riforma costituzionale approvata con L. cost. 3/2001 ha lasciato inalterata la formulazione del vigente art. 123 Cost. salvo l’introduzione di un ultimo comma che prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Per le Regioni ad autonomia speciale, gli Statuti sono stati adottati dal Parlamento, con legge costituzionale quindi hanno il carattere di norme costituzionali speciali. Va precisato che la riforma costituzionale, L. cost. 3/2001, sostituendo l’art. 116 Cost., sancisce che le Regioni speciali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia lasciando intendere quindi che si tratti di una potestà propria e connaturata alla stessa esistenza dell’ente e non di derivazione statale.

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