IN BREVE
il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua emanazione, mentre col decreto legislativo il Parlamento delega con dei limiti il Governo ad emanare degli atti normativi aventi forza di legge nel momento dell’emanazione.
l decreto legge è un atto normativo avente la stesse forza di una legge ordinaria emanata dal governo per regolare una materia in caso di necessità o di urgenza. altrimenti decadono tutti i suoi effetti a partire dal giorno dell’emanazione. sulla base e nei limiti di una specifica legge di delega approvata dal Parlamento. In pratica ha effetto come legge per la quale il Parlamento lascia uno spazio di manovra controllato al Governo delegandogli poteri.
Nell’ordinamento italiano si possono distinguere i decreti aventi forza di legge, i decreti emanati dall’autorità amministrativa e i decreti del giudice.
La Costituzione italiana contempla due atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto legge e il decreto legislativo. Il decreto legge (d.l.) è disciplinato dall’art. 77 della Costituzione. È approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Può essere adottato in casi straordinari di necessità e d’urgenza e perde ogni efficacia se non è convertito in legge dal Parlamento nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione. Il decreto legislativo (d.lgs.), detto anche decreto delegato, è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione. Anch’esso è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Può essere adottato solo a seguito di delega del Parlamento, data con legge che specifichi l’oggetto della disciplina, i principi e criteri direttivi da seguire e il termine entro il quale deve essere emanato. Rimangono inoltre in vigore alcuni atti aventi forza di legge, analoghi ai suddetti, risalenti al Regno d’Italia e denominati regio decreto legge e regio decreto legislativo, se emanati dal Re, o decreto legge luogotenenziale e decreto legislativo luogotenenziale, se emanati dal Luogotenente del Regno.
Nell’ordinamento italiano varie autorità amministrative adottano atti normativi (generalmente regolamenti) o provvedimenti amministrativi in forma di decreto. Tra gli altri si possono ricordare:
- , regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente della Repubblica, di solito su proposta di un ministro o previa deliberazione del Consiglio dei ministri; rimangono in vigore anche alcuni atti analoghi risalenti al Regno d’Italia e denominati regio decreto (r.d.) o decreto luogotenenziale, secondo che siano stati emanati dal Re o dal Luogotenente del Regno;
- , regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- , regolamento o provvedimento amministrativo emanato da un ministro; se è emanato da più ministri si parla di decreto interministeriale;
- , regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal presidente della giunta di una regione;
- , statuto, regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal rettore di un’università o istituzione assimilata;
- , regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal prefetto.
; si tratta, quindi, di provvedimenti giurisdizionali. Anche il pubblico ministero può emanare decreti nel corso del procedimento penale. Di regola il decreto del giudice non ha funzioni decisorie ma solo ordinatorie, non presuppone l’insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato (ma vi sono eccezioni: si pensi al decreto penale). Può essere pronunciato d’ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta (con ricorso, in calce al quale è scritto il decreto), presentata in udienza o fuori. La differenza tra decreto legge e decreto legislativo sta nel fatto che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua emanazione, mentre col decreto legislativo il Parlamento delega con dei limiti il Governo ad emanare degli atti normativi aventi forza di legge nel momento dell’emanazione.
Ordine gerarchico, natura vincolante, casi di conflitto: tutto in un’utile guida corredata di glossario sintetico e testo integrale della Costituzione.
In Italia molto spesso accade che alcune questioni vengano trattate da diversi provvedimenti normativi (leggi, decreti legge, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, etc.) che si susseguono spesso in maniera caotica. Ingegneri, architetti, geometri e imprese, ma anche le stesse P.A., sono costretti a districarsi tra numerosi provvedimenti di varia natura, nonostante i frequenti tentativi del Legislatore di razionalizzare e coordinare tutte le disposizioni in un Testo Unico (es. T.U. sull’Edilizia, T.U. sulla Sicurezza, T.U. sui Beni Culturali, etc.). Tutti i provvedimenti normativi hanno un preciso ordine gerarchico, la cui conoscenza può semplificare la vita professionale di tutti i tecnici. In questo speciale cerchiamo di fare chiarezza sui diversi provvedimenti normativi, chiarendo per ciascuno di essi, chi può emetterli, quando possono essere emessi, la natura vincolante e numerosi altri aspetti, come ad esempio il conflitto tra 2 provvedimenti. In appendice, un utile glossario e il testo integrale della Costituzione della Repubblica italiana.
ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione:
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